Pubblicato in News dai soci, Camera di Commercio Italiana per la Svizzera
In tempi di incertezza dovuti al Coronavirus, stabilità economico-finanziaria e liquidità aziendali possono essere messe a dura prova. Pertanto diviene indispensabile, nell’ottica di un adeguato risk management, essere in grado di prevenire possibili problematiche di pagamento anche da parte di clienti nazionali ed esteri o, viceversa, della stessa propria azienda nei confronti dei fornitori locali o stranieri.
Il nostro territorio di riferimento naturale (Insubria e Moesano) è notoriamente caratterizzato da forte permeabilità a livello commerciale, lavorativo e sociale in genere. Gli interscambi fra le regioni attigue italo-svizzere sono di importanza basilare per entrambi i lati dei confini politici nazionali e la gestione dei rapporti transfrontalieri, in senso lato, è di primaria importanza a tutti i livelli, anche e soprattutto a livello aziendale nella gestione dei propri partner/clienti e clienti d’oltre confine.
Le insicurezze finanziarie imprenditoriali sono ad oggi presenti sia in Italia, sia innegabilmente anche in Svizzera. In Italia perché le misure governative di rilancio hanno stentato a partire e ancora oggi non si rivelano efficaci, in un contesto alquanto complicato; in Svizzera perché gli effetti positivi dei sostegni economici e dei “prestiti Covid” elargiti finiranno, persino potrebbero avere effetti negativi sui bilanci societari già entro il 31.12.2020. La Confederazione ha, infatti, emanato a riguardo un’ordinanza prevedente la sospensione dell’obbligo di depositare i bilanci in caso di sovraindebitamento, che però decadrà entro tale termine. L’art. 1 dell’ordinanza Covid 19 – Insolvenza recita infatti:
“In deroga all’articolo 725 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni (CO), il consiglio d’amministrazione può rinunciare ad avvisare il giudice, se il 31 dicembre 2019 la società non presentava un’eccedenza di debiti e vi sono prospettive che l’eccedenza possa essere eliminata entro il 31 dicembre 2020”.
Ciò comporta che le aziende svizzere, che sperano di superare la crisi attuale entro il 31 dicembre del corrente anno, continueranno ad operare e non dovranno depositare i bilanci se ritengono di avere prospettive di ripresa. Tali aspettative si potranno verificare verosimilmente non prima dell’autunno in molti casi. Sui creditori ricadrà perciò nel frattempo pressoché tutta la responsabilità nell’individuare eventuali segnali negativi più o meno ufficiali su tali aziende.
Al fine di potere adeguatamente programmare e gestire la propria impresa anche in punto ai rischi finanziari e in specie inerenti al cash flow, diviene oggi perciò necessario (ri)valutare con dovuto anticipo i rapporti contrattuali sottoscritti con le proprie controparti straniere, onde verificarne il contenuto specifico circa rispettivi obblighi e doveri, e possibilmente prevenire l’insorgere di possibili problemi giuridici o quantomeno avere cognizione circa le tempistiche di risoluzione degli stessi e le misure da attuare per mitigare i corrispettivi rischi.
Se ad esempio una ditta elvetica annoverasse diversi clienti italiani dai quali attende cospicui pagamenti dal peso specifico di bilancio rilevante, occorrerebbe sapere con dovuto anticipo se, in uno scenario “worst case” di generale mancato pagamento, sarà possibile inoltrare una causa in Svizzera o in Italia, se e in quale Stato saranno a disposizione dei mezzi cautelari a tutela dei più immediati interessi o a garanzia del buon fine delle future procedure di incasso (preventivo sequestro di patrimoni o redditi del debitore).
Specularmente i fornitori italiani di ditte elvetiche avranno identico interesse ad essere informati sulle conseguenze contrattuali, procedurali ed esecutive in particolare, per potere garantirsi cautelativamente e poi conseguire il dovuto pagamento od ottenerne l’incasso forzato dalle aziende debitrici site sul territorio dell’altro Stato.
Gli aspetti su cui occorre chinarsi sono molteplici e meritano specifica consulenza legale che giocoforza integri diritto italiano ed elvetico. Di seguito un elenco non esaustivo delle domande che necessiteranno di un’analisi giuridica:
– Come procedere alla messa in mora del debitore e sulla base di quale diritto secondo il contratto siglato fra le parti?
– È ancora possibile/opportuna una trattativa stragiudiziale e in che misura?
– Come raccogliere le informazioni preliminari necessarie circa il carico delle pendenze esecutive o su dimora/domicilio del debitore?
– Si dispone già di un titolo definitivo di rigetto dell’opposizione ai sensi del diritto svizzero? E di un titolo esecutivo ai sensi del diritto italiano?
– Come ottenere il riconoscimento internazionale della condanna al pagamento di uno Stato se voglio/devo procedere in via esecutiva sul territorio dell’altro Stato?
– In assenza di titoli esecutivi, in quale delle due giurisdizioni e innanzi a quale tribunale si potrà/dovrà invece dapprima ottenere l’accertamento giudiziario della pretesa?
– In quale giurisdizione e come si potrà poi procedere in via esecutiva nei confronti del debitore?
– In quale giurisdizione e come è possibile assicurarsi il sequestro preventivo di beni del
debitore a garanzia del buon fine delle successive procedure esecutive?
– Quali sono i mezzi difensivi del debitore, nelle diverse giurisdizioni, di cui si deve tenere
conto nelle procedure di accertamento del credito e in quelle esecutive?
– Come impattano le ferie ufficiali sul decorso delle procedure di accertamento del credito rispettivamente in quelle esecutive e, in specie, in quelle “urgenti” di sequestro?
– Quali sono i costi delle suddette procedure e quali posso sperare di recuperare dal debitore?
– Quali tempistiche di risoluzione del caso sono attendibili?
La trattazione degli aspetti insiti nelle domande qui sopra elencate necessiterebbe di un contributo alquanto più esteso ed articolato.
In questa sede ci si potrà pertanto limitare ad alcune prime puntuali indicazioni dal profilo giuridico, partendo dal presupposto che già sussista una decisione di condanna del debitore al pagamento del credito che possa essere riconosciuta nell’altro Stato.
In Italia l’applicazione della normativa convenzionale internazionale, garantita dalla Costituzione italiana e confermata dalla legge n. 218/95 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, trova espressione, in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere, nella Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ratificata con legge 21 giugno 1971, n, 804, e nella Convenzione di Lugano del 16 aprile del 1988 fra gli Stati membri della CEE e gli Stati aderenti all’EFTA, ratificata con legge 10 febbraio 1992, n. 198, avente il medesimo oggetto. Come si evince facilmente dallo stesso nome, quest’ultima convenzione rileva specularmente per quanto attiene alla Confederazione elvetica nei confronti degli altri Stati firmatari, in specie l’Italia.
Entrambe le Convenzioni (art. 31 risp. art. 38) prevedono che le decisioni rese in uno Stato contraente e quivi esecutive, sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive, su istanza della parte interessata, salva la possibilità per la parte contro cui viene fatta valere l’esecuzione di proporre opposizione (art. 36) risp. ricorso (art. 43) nel termine di un mese dalla notificazione della decisione.
L’istanza di riconoscimento ed esecuzione di una decisione straniera, formulata secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato richiesto, deve essere corredata dei documenti indicati dagli articoli 46 e 47 risp. 53 e 54 delle Convenzioni.
La Convenzione di Bruxelles del 1968 come quella di Lugano del 1988, che prevedono l’esecuzione del titolo esecutivo straniero (costituito dalla decisione straniera e munita di formula esecutiva, resa con provvedimento inaudita altera parte, ovvero senza il confronto dialettico con il debitore), subordinano l’immediata esecutorietà della decisione straniera alla mancata interposizione dell’opposizione.
In tale caso, infatti, l’articolo 38 risp. 46 delle Convenzioni, stabilisce che il giudice davanti al quale è proposta l’opposizione può, su istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata, nello Stato d’origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l’impugnazione non è scaduto; in questo ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione.
In pendenza del termine per l’opposizione alla dichiarazione d’esecutività, è possibile soltanto procedere “a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro la quale è chiesta l’esecuzione” (art. 39 risp. 47 delle Convenzioni).
Ottenuto il riconoscimento della decisione straniera si potrà infine procedere mediante esecuzione forzata ovvero tramite istanza di fallimento o di esecuzione personale, a seconda del soggetto giuridico nei confronti del quale si procede.
I provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge di uno Stato contraente, possono essere richiesti all’autorità giudiziaria di detto Stato anche se, in forza della presente convenzione, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato contraente che emetterà perciò una sentenza (art. 28 risp. 31 delle Convenzioni).
In Svizzera, a maggior ragione, anche quando il creditore dispone già di un titolo definitivo (estero) di rigetto dell’opposizione ai sensi dell’art. 271 cpv. 1 cifra 6 della legge federale sull’esecuzione e fallimento (LEF), come ad esempio di un decreto ingiuntivo esecutivo italiano, questi può procedere al sequestro di beni del debitore avente sede su suolo elvetico e, in seguito, richiedere tout court la continuazione dell’esecuzione in Svizzera. Va ottenuto il riconoscimento da parte del giudice svizzero del titolo estero esecutivo conformemente alla Convenzione di Lugano. Il conseguente sequestro, il cui foro svizzero è ritenuto ammissibile ai sensi della Convenzione di Lugano ai sensi dell’art. 22 cifra 5, può rivelarsi efficace perché interviene in una primissima fase in via superprovvisionale, senza il confronto dialettico con il debitore, fatto che permette di sorprendere quest’ultimo ed evitare che possa sottrarsi alla misura di blocco degli averi. Il debitore potrà in seguito interporre opposizione al sequestro cosicché il creditore dovrà allora, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto esecutivo, inoltrare domanda di rigetto definitivo dell’opposizione o promuovere l’azione di accertamento del suo credito (art. 279 cpv. 2 LEF). Se il debitore non interpone opposizione, il creditore dovrà richiedere la continuazione dell’esecuzione entro venti giorni dalla notificazione del precetto esecutivo (art. 279 cpv. 3 LEF). Se l’opposizione è stata rimossa, il termine decorre dal passaggio in giudicato della decisione. Analogamente a quanto visto sopra, l’esecuzione andrà proseguita dal creditore.
Come sopra già evidenziato, quanto qui esposto rappresenta solo una parte della complessità del recupero crediti transfrontaliero, la cui rilevanza à data già sin dalla stesura dei contratti, passando poi alle fasi stragiudiziali e quindi giudiziarie per l’accertamento delle pretese, giungendo infine a riconoscimento/dichiarazione di esecutività internazionali e conseguenti procedure esecutive o fallimentari del caso.
Il nostro Studio legale e i nostri Partner italiani sono pertanto volentieri a disposizione per accompagnare il Cliente nelle adeguate verifiche e nei dovuti chiarimenti del caso in Svizzera e in Italia.